Apprendistato transfrontaliero: Quali modalità per la formazione pratica in Francia?
Descrizione
Le principali disposizioni regolamentari previste per un contratto di apprendistato transfrontaliero concluso con un datore di lavoro stabilito in Francia.
Contenuto
Il decreto del 28 marzo scorso arricchisce la parte regolamentare del Codice del lavoro al fine di attuare l'apprendistato transfrontaliero. Riesaminiamo i contributi del decreto per quanto riguarda la parte pratica della formazione svolta in Francia.
Le modalità in caso di parte teorica della formazione svolta in Francia, e l'adattamento delle regole a favore degli apprendisti che beneficiano di agevolazioni a causa della loro situazione di handicap, nonché quelle per le agevolazioni degli sportivi di alto livello, saranno trattate in articoli successivi.
Casi di esclusione dalla regolamentazione comune legati all'esecuzione della formazione teorica nel paese frontaliero
Si tratta di adeguamenti della regolamentazione che si traducono in esclusioni (non applicazioni) espresse della regolamentazione comunemente applicabile all'apprendistato. Ecco le più notevoli:
Corpo normativo interessato | Non applicazione | Eventuale osservazione |
Certificazione professionale | ↳ delle regole relative alla certificazione professionale | La convenzione bilaterale firmata determina le disposizioni relative alla certificazione professionale prevista dal contratto
Es. : convenzione bilaterale franco-tedesca (cfr artt. 1 e 2) : per un apprendistato transfrontaliero con formazione pratica in Francia, il diploma previsto deve essere registrato conformemente alle disposizioni del diritto tedesco – NB : quando la formazione pratica è svolta in Francia, l'oggetto del contratto di apprendistato transfrontaliero è la preparazione, e mira all'ottenimento, di una certificazione tedesca, e viceversa. |
Qualità delle azioni formative | ↳ delle regole relative alla qualità delle azioni di formazione professionale | Le regole escluse riguardano in particolare i criteri Qualiopi, gli indicatori di valutazione di tali criteri e le modalità di audit definite in allegato dal referenziale nazionale; i controlli di qualità delle azioni formative da parte dei finanziatori – tra cui Opco - (finalità, svolgimento, segnalazioni ecc…) = Regole pensate in un contesto nazionale che non potrebbero essere applicate nel quadro dello sviluppo & della promozione dell'apprendistato transfrontaliero all'organismo di formazione straniero incaricato della formazione teorica, salvo eventualmente stipulazioni in tal senso della convenzione bilaterale firmata (Es. : la convenzione bilaterale potrebbe prevedere una possibilità di presa in considerazione da parte delle autorità frontaliere, nel quadro dei controlli, del referenziale nazionale francese (NB tuttavia: l'esigenza del possesso di Qualiopi in sé da parte dell'organismo di formazione nel paese frontaliero incaricato della formazione teorica non è concepibile)) |
Finanziamento dell'apprendistato
Presa in carico da parte dell'Opco dell'apprendistato
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↳ delle regole di determinazione del NPEC da parte della Commissione paritetica nazionale per l'impiego o, in mancanza, da parte della Commissione paritetica del settore professionale in funzione del diploma o del titolo a finalità professionale preparato; gli interventi di France Compétences in materia, la fissazione del NPEC per decreto in mancanza ecc.
↳ della regola delle modalità di pagamento delle spese di formazione prese in carico da un Opco (per quanto riguarda l'apprendistato, le modalità di versamento di un importo costituito dal NPEC e dalle spese accessorie da parte dell'Opco al CFA) |
= Regole pensate in un contesto nazionale per il finanziamento di un CFA da parte di un Opco secondo un NPEC determinato in linea di principio dai settori e che permette il finanziamento dei CFA da parte di un Opco alle condizioni di presa in carico comuni ; questo NPEC non potrebbe essere previsto per un organismo di formazione del paese frontaliero incaricato della formazione teorica
La convenzione bilaterale firmata determina le disposizioni relative al finanziamento dell'apprendistato transfrontaliero, in particolare i contributi delle parti e le loro relazioni sul piano finanziario |
Obblighi generali degli organismi di formazione | ↳ delle regole relative agli organismi di formazione (tra cui dichiarazione di attività, funzionamento, realizzazione delle azioni formative …) | La convenzione bilaterale determina le disposizioni relative all'organismo di formazione che eroga la parte teorica della formazione nel paese frontaliero
Es. con convenzione bilaterale franco-tedesca – la formazione teorica nella Repubblica Federale di Germania è erogata conformemente alla regolamentazione tedesca in una scuola professionale tedesca, con eventualmente un complemento di formazione pratica in centri di formazione interprofessionale dedicati |
Controllo del servizio reso o della qualità | ↳ agli organismi di formazione stabiliti nel paese frontaliero | I controlli, se del caso, degli organismi del paese frontaliero incaricati della formazione teorica rientrano a priori nelle prerogative delle autorità competenti nel paese frontaliero
La convenzione bilaterale firmata può contenere modalità particolari per i controlli |
Finanziamento & Regole sui CFA | ↳ di regole di finanziamento dei CFA da parte delle regioni ;
↳ di disposizioni che regolano i CFA (missioni, organizzazione dell'apprendistato all'interno del CFA, creazione di UFA in particolare)
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La formazione è per ipotesi erogata da un organismo di formazione dedicato nel paese frontaliero, non un CFA [che una regione francese sarebbe portata a sovvenzionare]
La convenzione bilaterale firmata determina le disposizioni applicabili in materia di finanziamento |
Mobilità internazionale | ↳ delle disposizioni relative alla mobilità internazionale degli apprendisti | Un apprendista in mobilità internazionale rientra in un quadro giuridico distinto da quello dell'apprendistato transfrontaliero |
Retribuzione degli apprendisti | ↳ della regola di determinazione :
- della retribuzione minima durante la proroga risultante dal mancato ottenimento del diploma/titolo ; e quando la durata dell'apprendistato è > alla durata del ciclo formativo tenuto conto del livello iniziale di competenze o delle competenze acquisite durante determinate esperienze specifiche |
Regole specifiche per l'apprendistato transfrontaliero di determinazione della retribuzione minima sono eventualmente previste (vedi dopo) |
Adeguamenti in caso di applicazione espressa delle disposizioni del paese frontaliero in materia di formazione professionale
Quando è previsto dalla convenzione bilaterale che si applichino le disposizioni relative alla formazione del paese frontaliero:
➙ alcune disposizioni sono applicate espressamente e adattate (riguardano le persone in situazione di handicap, argomento presentato in un altro articolo);
➙ regole comuni proprie dell'apprendistato (cioè rientranti nel Libro II « l'apprendistato ») sono escluse (non applicazioni, vedi la tabella seguente);
➙ regole specifiche sono eventualmente previste dalla parte regolamentare del Codice del lavoro, al fine di tenere conto della regolamentazione del paese frontaliero (vedi la tabella sottostante);
Non applicazione | Regola specifica prevista (se del caso) |
↳ delle regole relative all'insegnamento a distanza | |
↳ di una deroga alla condizione di età (iscrizione al CFA a 15 anni sotto status scolastico) | |
↳ di regole relative alla durata dell'apprendistato : - delle regole previste in caso di prolungamento o riduzione eventuale del contratto o del periodo di apprendistato e la convenzione tripartita in questo caso - della possibilità di derogare alla durata minima del contratto di apprendistato e alla durata minima di formazione in CFA per la firma di un nuovo contratto dopo la rottura |
Relative alla durata dell'apprendistato transfrontaliero
↳ La durata del contratto o del periodo può essere < a 6 mesi e > a 3 anni, senza poter superare i 5 anni ¤ finalità specificata dal testo regolamentare : si tratta di tenere conto > della durata del ciclo formativo e, se del caso, dei suoi adeguamenti (che saranno da contrattualizzare in un addendum se successivi al contratto), applicabili nel paese frontaliero, > o delle previsioni della convenzione bilaterale, Es. : la convenzione bilaterale franco-tedesca (cfr. art. 2, (1), c) prevede che in caso di formazione pratica in Francia, la durata del contratto di apprendistato sia fissata conformemente al regolamento di formazione tedesco. Nota: nel quadro di alcuni dispositivi e circostanze, la durata di un contratto di apprendistato rientrante nella regolamentazione tedesca può superare i 3 anni
Regole specifiche per l'apprendistato transfrontaliero di determinazione della retribuzione minima sono eventualmente previste (vedi dopo)
Le disposizioni specifiche relative agli adeguamenti a favore delle persone in situazione di handicap / sportivi di alto livello saranno trattate in un articolo successivo
Trasmissione di informazioni alle autorità frontaliere competenti ↳ La rottura anticipata del contratto di apprendistato tramite documento scritto e notificata al direttore del CFA (nel quadro della regolamentazione comune) e all'Opco è ugualmente notificata alle autorità competenti nel paese frontaliero
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↳ della regola di determinazione della retribuzione : - minima durante la proroga risultante da un mancato ottenimento del diploma/titolo ; e quando la durata dell'apprendistato è > alla durata del ciclo formativo tenuto conto del livello iniziale di competenze o delle competenze acquisite durante determinate esperienze specifiche - quando la durata dell'apprendistato è < alla durata del ciclo formativo a causa di determinate ipotesi specifiche
Le esclusioni relative agli adeguamenti a favore delle persone in situazione di handicap / sportivi di alto livello saranno trattate in un articolo successivo |
Disposizioni specifiche all'apprendistato transfrontaliero relative alla parte pratica della formazione, realizzata in Francia
Si riferiscono a regole relative all'aspetto pratico della formazione: regole di retribuzione, controlli degli obblighi del datore di lavoro che forma l'apprendista, per esempio.
Alcune di queste disposizioni specifiche possono tradursi in applicazioni adattate della regolamentazione di diritto comune dell'apprendistato.
Ecco le più notevoli:
Maggiorazioni e regole di determinazione della retribuzione minima specifiche all'apprendistato transfrontaliero
Maggiorazioni
- Maggiorazione specifica per un ciclo formativo lungo
È prevista una maggiorazione della retribuzione minima come determinata dalla griglia della regolamentazione comune per un ciclo formativo di durata superiore a 3 anni. Questa maggiorazione, di 15 punti, si applica per ciascuno degli anni di esecuzione del contratto successivi a questo terzo anno.
Si applica alla retribuzione di un apprendista che ha concluso un contratto con un datore di lavoro pubblico, e una regola di cumulo è prevista in questo caso.
- Applicazione adattata di una regola di maggiorazione comune
La maggiorazione prevista in caso di certificazione connessa si applica alla retribuzione minima dell'apprendista come determinata dalla griglia della regolamentazione comune, eventualmente maggiorata in applicazione di queste regole specifiche (Es. : l'applicazione di questa maggiorazione può essere cumulata con quella prevista in caso di ciclo formativo superiore a 3 anni).
! Plafond regolamentare: queste maggiorazioni specifiche non possono portare l'apprendista a percepire uno stipendio superiore al SMIC. È tuttavia possibile derogare a questa regola tramite disposizione contrattuale o convenzionale più favorevole.
Determinazione della retribuzione minima in base alla durata dell'apprendistato
- Regole specifiche all'apprendistato transfrontaliero
Durata dell'apprendistato (contratto o periodo) | Retribuzione minima | |
⤹ applicabile durante la proroga :
= a quella dell'ultimo anno di esecuzione del contratto precedente la proroga |
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Situazione considerata | Prolungata rispetto a quella del ciclo formativo | |
Inferiore a quella del ciclo formativo | = a quella che l'apprendista avrebbe percepito se avesse compiuto una durata di apprendistato corrispondente a quella del ciclo formativo |
- Applicazione adattata di una regola comune
La regola della retribuzione minima in caso di successione di contratti di apprendistato con un datore di lavoro diverso è applicabile all'apprendistato transfrontaliero quando il datore di lavoro precedente è stabilito in Francia.
Trasmissione di informazioni, controlli e fissazione di forfait da parte dell'Opco-EP
Obblighi di trasmissione a carico del datore di lavoro
- In caso di controllo amministrativo o dell'Opco-EP
Durante la durata del contratto, il datore di lavoro fornisce, su richiesta dell'Ispettorato del lavoro o dell'Opco-EP, i documenti che attestano il rispetto delle clausole figuranti nel contratto di apprendistato e gli altri documenti relativi al contratto di apprendistato transfrontaliero, conformemente a quanto previsto dalla convenzione bilaterale.
- In caso di accoglienza in un'azienda terza per complemento di formazione
La convenzione tripartita conclusa in questo caso è inviata all'Opco-EP, all'organismo di formazione e alle autorità competenti nel paese frontaliero.
Lo stesso vale in caso di accoglienza presso terzi nel quadro di un apprendistato con un datore di lavoro pubblico.
Controllo e deposito del contratto da parte dell'Opco-EP
I testi precedenti della parte regolamentare sono sensibilmente consolidati.
À rilevare in particolare che l'Opco-EP procede alla verifica del rispetto degli articoli specifici all'apprendistato transfrontaliero relativi alla retribuzione minima dell'apprendista (vedi sopra).
Per memoria, se l'Opco-EP rifiuta il deposito del contratto (o dell'addendum), tale rifiuto è notificato al centro di formazione del paese frontaliero.
Altro promemoria: il datore di lavoro trasmette all'Opco-EP, al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla sua conclusione, il contratto di apprendistato transfrontaliero, o l'addendum concluso in caso di qualsiasi modifica di un elemento essenziale del contratto.
Assistenza tra autorità frontaliere per controllo se prevista dalla convenzione bilaterale
Le autorità di controllo dell'esecuzione del contratto nell'impresa in Francia (Ispettorato del lavoro / Dr(i)eets del luogo di esecuzione del contratto in Francia) possono chiedere l'assistenza dell'autorità del paese frontaliero. Il controllo può essere avviato su richiesta delle autorità del paese frontaliero, le quali possono ugualmente sollecitare l'assistenza delle autorità di controllo in Francia.
Es. : la convenzione bilaterale franco-tedesca (cfr. art. 6) prevede questa ipotesi di richiesta di assistenza: le autorità francesi possono chiedere l'assistenza dei consiglieri e delle consigliere in apprendistato dell'autorità competente nella Repubblica Federale di Germania per condurre i propri controlli.
Forfait relativi al maestro di apprendistato
I plafond e le durate dei forfait di presa in carico delle spese legate ai maestri di apprendistato sono fissati dall'Opco-EP.
Decreto n° 2025-289 del 28 marzo 2025 relativo all'apprendistato transfrontaliero (GU del 30.3.25)
Informazioni correlate
Autore: Eugénie Caillet
Pubblicato il: 29/04/2025
Fonte: https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/apprentissage-transfrontalier-quelles-modalites-pour-la-formation-pratique-en-france
Analisi Contenuto generato da IA
Il decreto del 28 marzo 2024 precisa le condizioni in cui un centro di formazione può organizzare periodi di formazione all'estero nell'ambito di un contratto di apprendistato. L'articolo ne propone una lettura rigorosa, incentrata sull'analisi del testo e sulle sue implicazioni per i CFA.
Chiaro e sintetico, mette in luce gli obblighi imposti agli organismi, in particolare la necessità di una convenzione e il ruolo della DREETS. Chiarisce anche i limiti del dispositivo, come le formazioni soggette a regolamentazioni straniere.
Tuttavia, il discorso rimane strettamente giuridico. L'articolo non affronta le conseguenze concrete per gli apprendisti o i CFA, né le opportunità europee che questo decreto potrebbe favorire.
Una decodifica utile per gli specialisti, ma che trarrebbe beneficio dall'integrare una dimensione più umana e pedagogica.
Pertinenza / Interesse Contenuto generato da IA
L'articolo interessa direttamente i formatori coinvolti nell'apprendistato transfrontaliero. Chiarisce che, per la parte teorica erogata all'estero, la certificazione Qualiopi non è richiesta, a meno che una convenzione bilaterale non lo preveda. Al contrario, per le sequenze realizzate in Francia, si applicano gli obblighi di qualità abituali. Questa distinzione consente ai formatori di anticipare meglio i propri vincoli a seconda del luogo di intervento.